Rifiuti speciali assimilabili agli urbani

Informazioni generali e modalita' di conferimento

BACINI DI CONFERIMENTO

  • Discarica per rifiuti non pericolosi in loc. Lavini di Rovereto (cell. 338-5788058)
  • Discarica per rifiuti non pericolosi in loc. Sulizzan di Scurelle (esclusivamente per Comunita' della Bassa Valsugana e Tesino e Comunita' del Primiero)

Per il conferimento nelle discariche provinciali dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani prodotti da parte delle ditte è necessario verificare le condizioni di seguito riportate.

DISPOSIZIONI OPERATIVE

La ditta conferente deve essere iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali per il trasporto in conto proprio del rifiuto prodotto ed oggetto della propria attività d'impresa oppure servirsi di ditta autorizzata al trasporto in conto terzi. Per eventuali verifiche:
Clementel Giovanni
Direttore Ufficio agricoltura-ambiente
giovanni.clementel@tn.camom.it Tel.0461 887318
oppure consultando il sito http://www.albogestoririfiuti.it/.

La ditta deve conferire i rifiuti in discarica munita di apposito formulario ai sensi dell'articolo 193 del d.lgs. 152/2006 (FIR) debitamente compilato ad eccezione di quanto previsto al comma 5 del medesimi articolo (inferiori o uguali a 4 volte all'anno con singolo conferimento inferiore o uguali a 30 kg/l ). Per eventuali informazioni rivolgersi alla CCIAA di Trento (vedi ufficio riportato sopra per iscrizione albo)

Il rifiuto conferito deve rientrare nella lista approvata con deliberazione di Giunta provinciale 14 dicembre 2012, n. 2741. Le discariche provinciali ricevono soltanto rifiuti urbani e speciali assimilabili NON PERICOLOSI pertanto non possono essere conferiti nelle suddette discariche i rifiuti costituiti da:

  • carta catramata
  • guaine bituminose

Si prega pertanto di verifica l'assenza dei suddetti rifiuti in caso di conferimenti di rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904). Si invitano inoltre le ditte a preferire la demolizione selettiva con avvio a recupero delle differenti frazioni di rifiuto.

È inoltre stato fissato il limite di 1000 m3/produttore/anno quale soglia per il conferimento dei rifiuti contraddistinti dai CER 20.03.01 e 20.03.07 nelle discariche provinciali direttamente dalle ditte, pertanto finchè in corso d’anno non è raggiunta dalla ditta la suddetta soglia la stesso non può accedere autonomamente in discarica e deve rivolgersi all'ente gestore della raccolta dei rifiuti urbani dell'ambito in cui ha sede.

La ditta deve verificare sulla base del luogo di produzione del rifiuto (unità locale es. cantiere) in quale discarica conferire i rifiuti ai sensi della deliberazione di Giunta provinciale 14 dicembre 2011, n. 2782.  

La ditta sulla base del codice CER attribuito al rifiuto deve verificare se lo stesso rientra nella lista positiva approvata con DPP 9 giugno 2005, 14 -44/Leg. all. E. In caso contrario deve produrre oltre alla dichiarazione sulla caratterizzazione di base di cui agli articoli 2 e 6 co. 1 lett. a) e b) del DM 27 settembre 2010 anche la caratterizzazione analitica con test di cessione secondo le indicazioni di cui al medesimo decreto.

La ditta deve compilare lo schema di convenzione apponendo 2 marche da bollo da € 16,00 (una ogni 4 facciate). Nello schema di convenzione vanno indicati i codici CER del rifiuto da conferire (reperibili nella lista allegato E del d.lgs. 152/2006). E' onere della ditta produttrice attribuire il codice rifiuto e la discarica dove si intende conferire. La convenzione ha durata di 3 (tre) anni dalla data della firma da parte della ditta, il documento datato sottoscritto con il timbro della ditta va inviato in copia scansionata dalla posta certificata della ditta al seguente indirizzo: gestione.adep@pec.provincia.tn.it
La ditta deve compilare e produrre oltre alla convenzione firmata e bollata la scheda per la caratterizzazione di base ai sensi degli articoli 2 e 6 co. 1 lett. a) e b) del DM 27 settembre 2010 e la scheda tecnica. Sia la caratterizzazione di base che la caratterizzazione analitica, se necessaria, è effettuata in corrispondenza del primo conferimento e ripetuta ad ogni variazione significativa del processo che origina i rifiuti, e comunque, almeno una volta all'anno. La caratterizzazione analitica deve essere prodotta da un laboratorio chimico accreditato. Le analisi per il conferimento dei rifiuti in discarica non presenti in lista positiva si suddividono in 2 tipologie:

  • ai fini della determinazione della conformità del rifiuto per lo smaltimento in discarica: test di cessione ai sensi della tabella 5 del DM 27 settembre 2010 (sull’eluato)
  • ai fini della determinazione della pericolosità del rifiuto: test ai sensi dell’allegato D della parte IV del d. Lgs. 152/2006 (sul tal quale), obbligatorio dal 18 febbraio 2015

Nel caso in cui la ditta abbia la necessità di conferire in discarica rifiuti speciali non pericolosi DIVERSI da quelli già autorizzati in convenzione, DEVE inviare espressa richiesta al Servizio Gestione Impianti di ADEP per un ampliamento dell'oggetto della convenzione tramite posta elettronica certificata o fax ai seguenti recapiti:

 
TARIFFARIO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI
 (deliberazione n. 2507 di data 29.12.2016)

Tipologia di rifiuto Importo (€/t) Note
Rifiuti speciali assimilabili agli urbani 160,00  
Rifiuti speciali assimilabili categoria CER 17 (edilizia) 100,00 tariffa per le prime 20 t/anno per produttore; oltre 160,00 €/t
Rifiuti da scarto raccolta differenziata 160,00 solo per rifiuti raccolti in provincia di Trento
Rifiuti da spazzamento stradale 75,00 oltre tributo speciale per il conferimento rifiuti in discarica art. 38 LP 10/97 se ed in quanto dovuto
Rifiuti da wet-oxidation dei fanghi biologici di depurazione 70,00  

NORMATIVA DI RIFERIMENTO E ALTRA DOCUMENTAZIONE